Sez. U, Sentenza n. 9321 del 16/12/1987 (Rv. 456502 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - DOMANDA DI RILASCIO DI IMMOBILE LOCATO AD USO ABITATIVO PROPOSTA NEI CONFRONTI DI AGENTE DIPLOMATICO DI UNO STATO ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 18 APRILE 1961 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - DOMANDA DI RILASCIO DI IMMOBILE LOCATO AD USO ABITATIVO PROPOSTA NEI CONFRONTI DI AGENTE DIPLOMATICO DI UNO STATO ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 18 APRILE 1961 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo a domanda di rilascio di immobile locato ad uso abitativo, che sia proposta nei confronti di agente diplomatico di uno stato aderente alla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 (resa esecutiva con legge 9 agosto 1967 n. 804), quale la Repubblica di tunisia, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, poiché l'immunità dalla giurisdizione civile, contemplata dall'art. 31 di detta convenzione, si estende ai fatti della vita privata del diplomatico, con le sole eccezioni specificamente previste dalla norma medesima (eccezioni che includono, per gli immobili, le azioni reali, non quelle personali). (V 48/79, Corte cost.; (V 220/40).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Civ. art. 1571, Tratt. Internaz. 18/04/1961 num. 31, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)