diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 13024 del 01/06/2006 (Rv. 589554 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Funzionari della F.A.O. - Immunità giurisdizionale - Principi applicabili - Contratto di locazione di immobile sito nel territorio italiano stipulato, quale conduttore, da funzionario della F.A.O. - Controversia relativa all'inadempimento nel pagamento dei canoni - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Immunità giurisdizionale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589554-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Poiché, ai sensi dell'accordo internazionale di Washington concluso il 31 ottobre 1950 (recepito nello Stato italiano con la legge 9 gennaio 1951, n. 11), i privilegi e l'immunità dalla giurisdizione italiana sono accordati ai soggetti del vertice dell'organizzazione della F.A.O. e ai funzionari di concetto appositamente individuati dello stesso Ente internazionale con riferimento all'ambito della loro attività connessa con i poteri di supremazia della medesima Organizzazione e con i relativi fini istituzionali, il godimento in regime di locazione in Italia di un immobile da parte di un funzionario della F.A.O., per abitarlo o per destinarlo ad altro suo uso diretto, integra un fatto che si colloca al di fuori della suddetta attività istituzionale e funzionale della F.A.O. stessa, sicché per le controversie (di pagamento per morosità, nella specie) insorgenti dal relativo contratto di diritto privato deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1587, Tratt. Internaz. 31/10/1950 art. 27, Legge 09/01/1951 num. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 01/03/2002 num. 39 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)