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Sez. 5, Sentenza n. 26275 del 19/03/2026 Ud. (dep. 14/07/2026) Rv. 290209-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Norma da applicare sulla base del principio di diritto espresso in sede di rinvio - Questione di legittimità costituzionale - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290209-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel giudizio di rinvio è inammissibile la proposizione dell'eccezione di legittimità costituzionale della norma che il giudice è tenuto ad applicare sulla base del principio di diritto già enunciato

dalla Corte di cassazione, in quanto l'eventuale annullamento della stessa non potrebbe produrre effetti nel giudizio "a quo", non potendosi più porre in discussione un punto della sentenza su cui si è formato il giudicato.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)