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Sez. 5, Sentenza n. 26649 del 07/05/2004 Ud. (dep. 14/06/2004) Rv. 230050 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio | Questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma che il giudice di rinvio ha applicato in conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione - Rilevanza nel giudizio a quo - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230050-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio

La questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la norma che il giudice di rinvio è tenuto ad applicare ed ha applicato sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, è irrilevante, in quanto l'eventuale annullamento della norma denunciata non sarebbe, comunque, in grado di produrre effetti nel giudizio a quo, non potendosi più porre in discussione un punto della sentenza in ordine al quale si è formato il giudicato. (Contrasto con la giurisprudenza costituzionale: vedi ordinanze n. 501 del 2000 e n. 314 del 1996; v., inoltre, sentenze n. 321 del 1995, n. 58 del 1995, n. 138 del 1977).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)