Sez. 1, Sentenza n. 19915 del 17/12/2013 Ud. (dep. 14/05/2014) Rv. 260687 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Questioni di legittimità costituzionale - Oggetto - Norma che il giudice di rinvio è tenuta ad applicare a seguito del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione - Deducibilità nel giudizio per cassazione avverso sentenza pronunciata a seguito di rinvio disposto dalla stessa Corte - Possibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio è inammissibile la proposizione della eccezione di legittimità costituzionale della norma che il giudice è tenuto ad applicare sulla base del principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione, in quanto l'eventuale annullamento della norma in questione non potrebbe produrre effetti nel giudizio "a quo", non potendosi più porre in discussione un punto della sentenza su cui si è formato il giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità degli artt. 187 ter del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, 569, comma quarto, e 649 cod. proc. pen. nella parte in cui quest'ultima norma non estende il divieto di "bis in idem" nei confronti di chi sia stato sanzionato per illecito amministrativo in relazione alla condotta oggetto della imputazione.- Sul tema, cfr. Corte Costituzionale ordinanze n. 501 del 2000 e n. 314 del 1996; v., inoltre, sentenze n. 138 del 1977, n. 11 del 1981, n. 21 del 1982, n. 345 del 1987, n. 30 del 1990, n. 257 del 1994, n. 58 del 1995, n. 321 del 1995, n. 197 del 2010, n. 293 del 2013).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST., Legge 18/04/2005 num. 62 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)