Sez. L, Sentenza n. 3091 del 19/05/1982 (Rv. 421022 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE CON SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA IN CONTROVERSIA IN MATERIA DI LAVORO O DI PREVIDENZA - ACQUIESCENZA TACITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE CON SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA IN CONTROVERSIA IN MATERIA DI LAVORO O DI PREVIDENZA - ACQUIESCENZA TACITA - ESCLUSIONE.*
Per aversi acquiescenza tacita ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. è necessario che la parte soccombente compia, spontaneamente e per libera decisione, Atti o fatti che siano assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge e che manifestino univocamente la volontà di accettare la definizione conseguita dalla controversia nel grado di giudizio contrassegnato dalla soccombenza della parte stessa. Non integra, pertanto, acquiescenza tacita il pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza esecutiva o anche soltanto provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 447 cod. proc. civ. in quanto pronunciata in un giudizio relativo a controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. (Conf 1510/81, mass n 412167; (Conf 4290/80, mass n 408155; (Conf 5994/79, mass n 402690).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 447
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)