Sez. 3, Sentenza n. 2618 del 07/03/1995 (Rv. 490955 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza di appello o comunque esecutiva - Valore di acquiescenza tacita - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
Il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza di appello, e o comunque esecutiva, non comporta acquiescenza ad essa, trattandosi di fatto equivoco, che può essere determinato dal fine di evitare il danno derivante dall'esperimento degli atti esecutivi, anche se non sia stata minacciata l'esecuzione o intimato il precetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)