Sez. L, Sentenza n. 1189 del 12/02/1985 (Rv. 439309 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO COMPLESSIVO - DIMINUZIONE PER ELIMINAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO CON CONTINUITÀ E PREDETERMINATEZZA - COMPATIBILITÀ CON L'ART. 2103 COD. CIV..*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO COMPLESSIVO - DIMINUZIONE PER ELIMINAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO CON CONTINUITÀ E PREDETERMINATEZZA - COMPATIBILITÀ CON L'ART. 2103 COD. CIV..*
La diminuzione del complessivo trattamento retributivo, che il lavoratore subordinato subisca in conseguenza di una diversa organizzazione dell'impresa, implicante l'eliminazione di lavoro straordinario in precedenza prestato in termini continuativi e programmati, non trova ostacolo nelle Disposizioni dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo fissato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300), le quali operano nel diverso ambito dell'immodificabilità in peius delle mansioni del lavoratore, con garanzia di collegamento funzionale fra le mansioni stesse e la retribuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)