Sez. L, Sentenza n. 6083 del 05/07/1997 (Rv. 505768 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Diminuzione concordata - Patto di revisione in relazione a determinate circostanze - Validità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
L'art. 2103 cod. civ., con il quale il legislatore ha inteso garantire al lavoratore l'irriducibilità della retribuzione (oltre che vietare un mutamento "in peius" delle sue mansioni), è inderogabile solo nel senso che il datore di lavoro non può, nel corso del rapporto, modificare unilateralmente la retribuzione attribuita al lavoratore. Le parti, invece, ferma restando l'esigenza di rispettare il principio della retribuzione minima ed adeguata, possono concordemente pattuire (come nella specie) una diminuzione della retribuzione nel corso del rapporto (così come pattuire anche all'inizio del rapporto, clausole relative alla revisione della retribuzione in relazione a particolari circostanze che possono verificarsi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)