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Sez. L, Sentenza n. 924 del 16/02/1989 (Rv. 461917 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - VARIAZIONE QUANTITATIVA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - DIMINUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461917-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - VARIAZIONE QUANTITATIVA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - DIMINUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

La diminuzione del complessivo trattamento retributivo, che il lavoratore subordinato subisca in conseguenza dell'eliminazione del lavoro straordinario in precedenza prestato in termini continuativi e programmati, non trova ostacolo nelle Disposizioni dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo fissato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300), le quali operano nel diverso ambito della immodificabilità in peius delle mansioni del lavoratore sotto l'aspetto qualitativo e non attengono all'ipotesi della riduzione della retribuzione correlata alla variazione quantitativa della prestazione lavorativa. (V 1453/86, mass n 444849; (V 1189/85, mass n 439309).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)