Sez. 6, Sentenza n. 6251 del 22/03/2000 Ud. (dep. 29/05/2000) Rv. 216313 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Reato già conosciuto dal P.M. e non emergente dal dibattimento - Annullabilità della decisione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
In tema di reati o circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento (art.517 cod.proc.pen.), perché si possa procedere a contestazione suppletiva occorre che la sussistenza dei reati concorrenti emerga nel corso dell'istruzione dibattimentale e non anche quando essi siano già noti, ma non se ne sia fatta menzione alcuna nella formulazione del capo di imputazione. La lettera della norma non appare suscettibile di interpretazione estensiva e, per contro, una contestazione suppletiva di fatti già noti all'accusa viola il principio di difesa, sia sotto il profilo che si tratta di una imputazione "a sorpresa" in ordine alla quale poteva essere predisposta una difesa anticipata, sia sotto il profilo che vengono poste nel nulla le possibilità di eventualmente adire i riti alternativi quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato una volta conosciuta "ab origine" l'intera estensione dell'imputazione. Ne consegue che la contestazione suppletiva di un reato concorrente non emergente dalla istruttoria dibattimentale, ma già conosciuto dal P.M., è illegittima e comporta la nullità del relativo giudizio perché lesiva del diritto alla difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)