Sez. 2, Sentenza n. 62 del 04/01/1966 (Rv. 320134 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - FORMA DEL PROVVEDIMENTO - ORDINANZA - EFFETTI E REVOCA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - FORMA DEL PROVVEDIMENTO - ORDINANZA - EFFETTI E REVOCA.*
La Competenza attribuita al giudice istruttore ad emanare i provvedimenti di urgenza quando sia pendente la causa per il merito, art.701 cod. proc. civ., comporta che, in Mancanza di Disposizioni contrarie, il provvedimento deve assumere la Forma dell'ordinanza, ai sensi dello art. 176 cod. proc. civ. le ordinanze di urgenza emesse dal giudice istruttore, ai sensi dello art. 701 cod. proc. civ. al pari delle ordinanze che ammettono mezzi istruttori, sono modificabili o revocabili dal giudice che le ha pronunciate, art.177 cod. proc. civ., e sono, inoltre, sottoposte al controllo del collegio, senza bisogno di mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art.177 cod. proc. civ.mentre non sono impugnabili in via autonoma, esaurendo la loro funzione-e restando quindi assorbite,-nella sentenza che accerta l'esistenza del diritto controverso, nel qual caso il provvedimento e sostituito dalla decisione di merito, o che lo escluda, nel qual caso il provvedimento di urgenza viene meno,. Il provvedimento con il quale l'istruttore revochi il precedente provvedimento d'urgenza, nella specie, emesso con decreto, inaudita altera parte, pronunciato dal Presidente del tribunale dopo la notificazione della citazione e prima della comparizione delle parti dinanzi all'istruttore stesso, ha natura di ordinanza. Pertanto, contro di esso e inammissibile l'appello. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)