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Sez. 2, Sentenza n. 1594 del 27/06/1967 (Rv. 328388 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - INAMMISSIBILITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPONIBILITA SOLO CONTRO LA SENTENZA SUL MERITO.*
Stato
decisa il 1967-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328388-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - INAMMISSIBILITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPONIBILITA SOLO CONTRO LA SENTENZA SUL MERITO.*

Il provvedimento di urgenza, emesso a norma dell'art. 700 cod.proc. civ., non e suscettibile di impugnazione in via autonoma, esaurendo la sua funzione, strumentale e cautelare, e restando, quindi, assorbito nella sentenza successiva, nel caso che questa accerti l'esistenza del diritto controverso (nel qual caso la decisione di merito sostituisce il provvedimento d'urgenza), oppure venendo meno e cessando di spiegare la sua efficacia nel caso che la sentenza escluda il diritto controverso. Il regolamento di Competenza non e, pertanto, proponibile contro il provvedimento di urgenza ma, nel caso sia intervenuta successiva sentenza sul merito, e proponibile contro questa. (Cfr. 1574-67, massima n. 328355 62-66, massima n. 320134).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)