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Sez. 1, Sentenza n. 3003 del 11/10/1972 (Rv. 360763 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - NATURA - EFFICACIA - RICHIESTA DEL PROVVEDIMENTO IN VIA PRINCIPALE OD IN VIA INCIDENTALE - CONCESSIONE INAUDITA ALTERA PARTE - CONFERMABILITA, REVOCABILITA O MODIFICABILITA DEL PROVVEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1972-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360763-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - NATURA - EFFICACIA - RICHIESTA DEL PROVVEDIMENTO IN VIA PRINCIPALE OD IN VIA INCIDENTALE - CONCESSIONE INAUDITA ALTERA PARTE - CONFERMABILITA, REVOCABILITA O MODIFICABILITA DEL PROVVEDIMENTO.*

I provvedimenti di urgenza atipici, disciplinati dagli artt 700, 702 cod proc civ hanno carattere di strumentalita, rispetto al giudizio di merito che dovra instaurarsi, e perdurano sino a quando saranno sostituiti, e per cio assorbiti dalla sentenza passata in giudicato che accerti l'esistenza del diritto cautelato, oppure sino a quando, con tale sentenza, venga esclusa l'esistenza del diritto medesimo. Di conseguenza per essi non e possibile il giudizio di convalida. Il legislatore, peraltro, stabilisce che, nell'ipotesi in cui il procedimento sia stato introdotto in via principale, il pretore, concedendo con decreto, inaudita altera parte, la misura cautelare, deve fissare l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a se, onde, dopo piu approfondito esame, possa confermare, modificare o revocare il provvedimento dato senza contraddittorio; nell'ipotesi, invece che la misura sia chiesta in via incidentale, il provvedimento dell'istruttore (ordinanza) che la concede e modificabile o revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso ed e, inoltre, sottoposto al controllo del collegio. (V 62'66, mass n 320134).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)