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Sez. L, Sentenza n. 5582 del 08/06/1994 (Rv. 486952 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - In genere | Adozione del rito del lavoro anziché del rito ordinario - Deduzione dell'illegittimità con un mezzo di impugnazione - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1994-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486952-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - In genere

La distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di competenza ma di semplice diversità di rito, sicché un gravame che abbia per oggetto l'illegittimità dell'adozione di un determinato rito è ammissibile solo ove si deduca uno specifico pregiudizio processuale che sia derivato dal rito adottato, con riguardo, in particolare, alla determinazione del giudice competente, al regime delle prove ed alle facoltà di cui le parti dispongono per l'esercizio del loro diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)