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Sez. 1, Sentenza n. 13751 del 18/09/2003 (Rv. 566949 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Questione di rito - Incidenza sulla validità della domanda giudiziale - Esclusione - Effetti - Individuazione - Deduzione, come motivo di impugnazione, dell'errore consistito nell'utilizzazione di un diverso rito processuale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566949-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

L'introduzione di un processo con forme diverse da quelle sue proprie non comporta, di per sè, il rigetto della domanda per motivi di mera procedura, ma solo la possibilità che, a seguito di eccezione di parte od anche di rilievo officioso, lo stesso processo prosegua, previo mutamento di rito, secondo diverse regole processuali, e si concluda con sentenza nel merito ovvero con sentenza in rito, ove l'errore abbia inciso sul rispetto di termini perentori. Peraltro, l'omesso cambiamento del rito, per quanto obbligatorio, non spiega di per sè effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla e può essere impugnata, deducendo l'errore consistito nell'utilizzazione di un diverso rito processuale come motivo di impugnazione, soltanto ove si indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per avere inciso sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti di difesa.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)