Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 14/03/1996 (Rv. 496358 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - RINVIO ALLE COMMISSIONI DI PRIMO O DI SECONDO GRADO - IN GENERE | Controversie di valutazione estimativa - Difetto di motivazione della decisione impugnata - Annullamento della decisione e rinvio alla commissione di secondo grado - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - RINVIO ALLE COMMISSIONI DI PRIMO O DI SECONDO GRADO - IN GENERE
Nelle controversie di valutazione estimativa - quale è quella concernente il valore finale ai fini dell'I.N.V.I.M. - il difetto di motivazione della decisione della Commissione di secondo grado può essere fatto valere sia davanti alla Commissione Tributaria Centrale che davanti alla Corte d'Appello, in quanto la mancanza o il difetto di motivazione implica vizio di legittimità della decisione con riferimento all'art. 37 del d.P.R. n. 636 del 1972, ma in tali casi il giudice di terzo grado non può provvedere alla integrazione della decisione di secondo grado, giudicando direttamente nel merito, ma deve annullare la statuizione impugnata e rinviare la controversia alla Commissione di secondo grado per un nuovo giudizio di estimazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)