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Sez. 1 - , Sentenza n. 1023 del 30/10/2018 Cc. (dep. 10/01/2019) Rv. 274869 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale – Condizioni – Valutazione prognostica favorevole al reinserimento sociale del condannato – Svolgimento di attività lavorativa – Rilevanza - Impossibilità per ragioni di età o di salute – Ostatività alla concessione della misura – Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274869-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)