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Sez. 5, Sentenza n. 11949 del 14/01/2010 Cc. (dep. 26/03/2010) Rv. 246546 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Cose di cui è consentita la confisca - Rapporto di strumentalità tra la cosa e il reato - Necessità di specifica e non occasionale predisposizione della cosa all'azione criminosa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246546-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Il sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca implica l'esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza confermativa del provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro di un'autovettura che si era ritenuta utilizzata per la realizzazione dei reati di minaccia grave e di violenza privata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 612, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)