Sez. 4, Sentenza n. 13298 del 30/01/2004 Cc. (dep. 18/03/2004) Rv. 227886 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Cose di cui è consentita la confisca - Rapporto di strumentalità specifica tra la cosa ed il reato - Necessità di specifica e non occasionale predisposizione della cosa all'azione criminosa - Fattispecie: autovettura utilizzata per il trasporto e l'occultamento della droga.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321 comma secondo cod. proc. pen.) è necessario uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sè lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di autovettura utilizzata per il trasporto ed occultamento di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, in quanto il giudice di merito non aveva valutato e adeguatamente motivato in ordine all'uso illecito non occasionale dell'autovettura e sulla sua strumentalizzazione per l'occultamento o il trasporto di droga, attraverso particolari accorgimenti insidiosi o modifiche strutturali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 2 CORTE COST., Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)