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Sez. 6, Sentenza n. 34088 del 07/07/2003 Ud. (dep. 08/08/2003) Rv. 226687 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca facoltativa di cose servite o destinate a commettere il reato - Nesso strumentale di asservimento tra cosa e reato - Necessità - Fattispecie relativa a telefono cellulare, in relazione al delitto di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Stato
decisa il 2003-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226687-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod.pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (Fattispecie in cui, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)