Sez. L - , Sentenza n. 32255 del 10/12/2019 (Rv. 656008 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della l. n. 53 del 1994 - Principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art. 6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)