Sez. 3, Sentenza n. 8395 del 24/04/2015 (Rv. 635077 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Notificazione di opposizione a decreto ingiuntivo richiesta tramite il servizio postale - Tempestiva consegna dell'atto, ad opera dell'avvocato, all'ufficiale giudiziario - Tardiva ricezione da parte del destinatario - Responsabilità professionale del legale - Inconfigurabilità - Ragioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Non è configurabile alcuna responsabilità professionale, quanto alle conseguenze di un ritardo di ricezione dell'atto, nella condotta di un avvocato che abbia richiesto la notifica di un'opposizione a decreto ingiuntivo tramite il servizio postale solo cinque giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., atteso che gli effetti della notificazione a mezzo posta, giusta la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 149 cod. proc. civ. (nel testo, utilizzabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263) e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, vanno ricollegati, per il notificante, alla mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pur restando fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione alla data di sua ricezione, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)