Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 03/07/2014 (Rv. 631777 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)