Sez. 1, Sentenza n. 4217 del 03/07/1980 (Rv. 408087 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MOTIVI - SPECIFICITA - MANCANZA DI UNA DISTINTA PARTE ESPOSITIVA DEI FATTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MOTIVI - SPECIFICITA - MANCANZA DI UNA DISTINTA PARTE ESPOSITIVA DEI FATTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il precetto dell'art 342 cod proc civ, il quale richiede che lo atto di appello contenga l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, deve ritenersi adempiuto anche quando manchi una distinta parte espositiva dei fatti, sempreche l'atto di appello, nel suo complesso, consenta al giudice di individuare chiaramente le doglianze dedotte e, per conseguenza, di stabilire l'ambito del devolutum e le questioni che si intendono far riesaminare o che vengono per la prima volta proposte, in quanto cio sia possibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)