Sez. 2, Sentenza n. 820 del 29/01/1983 (Rv. 425570 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - ONERE RELATIVO - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - ONERE RELATIVO - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
L'Onere dell'esposizione sommaria dei fatti di causa nell'atto di appello, di cui all'art. 342 cod. proc. civ., è soddisfatto quando, pur mancando in detto atto una parte narrativa di tali fatti, ad essi sia fatto riferimento nell'esposizione dei motivi dell'impugnazione in modo da consentire al giudice di acquisire attraverso l'atto di gravame, senza valersi di altre fonti, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei termini della controversia e dello svolgimento del processo. (V 1860/82, mass n 419704; (V 998/81, mass n 411525; (Conf 4217/80, mass n 408087).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)