Sez. 1, Sentenza n. 3383 del 20/02/2004 (Rv. 570332 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale - Spese - Rimborso - Regole applicabili in caso di arbitrato riferito alle regole di cui al cod. proc. civ. - Rinvio ai principi ivi stabiliti - Affermazione.
ARBITRATO - IN GENERE
Nel giudizio di impugnazione del lodo, ove le parti litiganti abbiano concordato sulla natura rituale dell'arbitrato e sull'applicazione ad esso (quali parametri di valutazione dell'<iter> procedimentale finalizzato all'adozione dell'atto di autonomia negoziale che corrisponde alla decisione degli arbitri) delle regole processuali civili vigenti, vanno - conseguentemente - applicati anche i principi giurisprudenziali in tema di regolamento delle spese processuali. Pertanto, è immune da censure la decisione degli arbitri di identificare la parte soccombente e di compensare le spese di lite, atteso che gli stessi sono stati muniti di un potere discrezionale sindacabile solo se fondato su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti e purché non risulti violato il principio secondo i quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)