Sez. L, Sentenza n. 770 del 20/01/2003 (Rv. 559872 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Fattispecie relativa a compensazione per giusti motivi ravvisati nella complessità e nella novità delle questioni trattate.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo se fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, sì da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione del giudice di merito, che non illogicamente aveva compensato interamente le spese del giudizio per la complessità e la novità delle questioni trattate, ha precisato che tali caratteristiche delle questioni permangono fino a che non si formi su di esse un orientamento di legittimità, essendo invece irrilevante la circostanza che le stesse questioni siano state decise in una molteplicità di cause, con pronunce di primo grado conformi a quella investita di gravame).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)