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Sez. 3, Sentenza n. 5896 del 13/11/1979 (Rv. 402564 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - COMPUTO - DATA DEL DEPOSITO CADENTE DURANTE DETTO PERIODO - CONSEGUENZE - TERMINE ANNUALE NON SCADENTE PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO FERIALE DELL'ANNO SUCCESSIVO - ULTERIORE SOSPENSIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402564-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - COMPUTO - DATA DEL DEPOSITO CADENTE DURANTE DETTO PERIODO - CONSEGUENZE - TERMINE ANNUALE NON SCADENTE PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO FERIALE DELL'ANNO SUCCESSIVO - ULTERIORE SOSPENSIONE - APPLICABILITA.*

La sospensione di tutti termini processuali nel periodo feriale si applica anche al termine annuale di decadenza previsto dall'art 327 primo comma, cod proc civ. pertanto, il termine va computato non tenendo conto dei giorni compresi tra l'1 agosto e il 15 settembre dell'anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito cada durante lo stesso periodo feriale, nel quale caso, in base al principio dies a quo non computatur in termine, ne va tenuto conto dal 16 settembre. Quando il termine, come sopra calcolato, non scada prima dell'inizio del periodo feriale dell'anno successivo, trova applicazione l'ulteriore sospensione di diritto per il nuovo periodo feriale. (Conf 3800/78, mass n 393354; (Conf 1078/77, mass n 384702).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)