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Sez. 3, Sentenza n. 1078 del 18/03/1977 (Rv. 384702 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI -IMPUGNAZIONI IN GENERALE -TERMINI- TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DUPLICE APPLICAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384702-01

IMPUGNAZIONI CIVILI -IMPUGNAZIONI IN GENERALE -TERMINI- TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DUPLICE APPLICAZIONE - AMMISSIBILITA.*

La sospensione di tutti i termini processuali nel periodo feriale si applica anche al termine annuale di decadenza previsto dall'art 327, primo comma, cod proc civ: tale sospensione puo operare anche due volte nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia interamente decorso al sopraggiungere del successivo periodo feriale. (Conf 1906/76, mass n 380696).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)