Sez. 3, Sentenza n. 12993 del 31/05/2006 (Rv. 591363 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. - Computo - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE
Il termine per la proposizione dell'impugnazione stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1° agosto ed il 15 settembre dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "dies a quo non computatur in termine", esso decorre dal 16 settembre. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 29 ottobre 2002 avverso sentenza depositata il 17 luglio 2001, e non notificata, rilevando essere il termine per la relativa proposizione scaduto il 17 ottobre 2002).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)