Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15144 del 19/06/2017 (Rv. 644712 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE | Trasferimento per spirito di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene - Inosservanza della forma dell'atto pubblico richiesta a pena di nullità per la donazione - Rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE
Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusta quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene, senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dall'art. 782 c.c. per l'atto di donazione e la sua accettazione. Un diverso criterio di applicazione dell'imposta, infatti, si presterebbe a prassi elusive, contrarie al principio di effettività dell'imposizione in ragione delle capacità contributive, ai sensi dell'art. 53 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 782, Decreto Legisl. 21/10/1990 num. 346 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)