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Sez. 3, Sentenza n. 40511 del 09/09/2015 Ud. (dep. 09/10/2015) Rv. 264929 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Libertà vigilata - Pericolosità sociale - Obbligo di motivazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264929-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

La misura della libertà vigilata deve sempre essere disposta, ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 in materia di violazioni doganali, quando la pena inflitta per il reato di contrabbando sia superiore ad un anno di reclusione, così che in tali casi il giudice non è tenuto a motivare specificamente in ordine alla pericolosità sociale del condannato.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 lett. F CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 300

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)