diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 15574 del 14/01/2020 Ud. (dep. 21/05/2020) Rv. 279007 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Libertà vigilata - Pericolosità sociale - Accertamento – Necessità.
Stato
decisa il 2020-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279007-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

La misura di sicurezza della libertà vigilata, anche in materia di violazioni doganali, può essere applicata soltanto previo accertamento della pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riferimento all'avverbio "sempre", contenuto nell'art. 300 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve ritenersi tacitamente abrogato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha espressamente abrogato l'art. 204 cod. pen. ed ha espunto dall'ordinamento qualsiasi ipotesi di applicazione "automatica" delle misure di sicurezza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 204 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 300, Legge 10/10/1986 num. 663 art. 31 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)