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Sez. 3, Sentenza n. 47258 del 29/10/2015 Ud. (dep. 30/11/2015) Rv. 265403 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Libertà vigilata - Obbligatorietà - In caso di condanna a pena superiore ad un anno di reclusione per il reato di contrabbando - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265403-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

La misura della libertà vigilata deve sempre essere disposta, ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di violazioni doganali, quando la pena inflitta per il reato di contrabbando è superiore ad un anno di reclusione, senza che in tali casi il giudice debba specificamente motivare in ordine alla pericolosità sociale del condannato.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 lett. F CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 300, Legge 10/10/1986 num. 663 art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 204 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)