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Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 07/04/2010 (Rv. 612447 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Clausole limitative della responsabilità - Vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Clausole che delimitano l'oggetto del contratto - Vessatorietà - Esclusione - Fattispecie in tema di assicurazione contro i danni.
Stato
decisa il 2010-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612447-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la vessatorietà di una clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore formulata in modo così ampio da risultare finalizzata ad un'indebita eliminazione "in toto" del rischio contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)