Sez. 1, Sentenza n. 22545 del 05/11/2010 (Rv. 615608 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento emessa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 - Ricorso depositato anteriormente - Disciplina transitoria - Art. 22 del d.lgs. predetto - Applicabilità delle disposizioni riformate - Ricorso per cassazione - Termine per impugnazione - Art. 18 legge fall. riformata - Applicabilità - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell'art. 22 del predetto decreto, sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest'ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai sensi del novellato art. 18 legge fall., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d'appello, che abbia deciso il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento relativa a procedimento pendente alla data del 1 gennaio 2008.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)