Sez. 1, Sentenza n. 23043 del 30/10/2009 (Rv. 610612 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizio di impugnazione pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 - Disciplina transitoria - Art. 22 del d.lgs. predetto - Disposizioni riformate - Applicabilità - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro sentenza d'appello - Termine previsto dall'art. 18 della legge fall. - Operatività.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell'art. 22 del predetto d.lgs., sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest'ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai sensi del novellato art. 18 legge fall., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d'appello, che abbia deciso l'appello - proposto anteriormente alla vigenza del d.lgs. n. 169 del 2007 - contro la sentenza dichiarativa di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)