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Sez. 1, Sentenza n. 1442 del 15/05/1972 (Rv. 358075 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - MODALITA - DETTAGLIATA ESPOSIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358075-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - MODALITA - DETTAGLIATA ESPOSIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In tema di procedimento disciplinare avanti al consiglio dell' ordine professionale sanitario, l'art 39 del DPR 5 aprile 1950, n 221, prescrivendo che nella contestazione deve essere contenuta la menzione circostanziata degli addebiti, non richiede che dell'addebito stesso siano precisate tutte le circostanze, anche secondarie, ma solo che l'incolpato possa ricavare dalla lettura della contestazione la chiara indicazione dell'atto disdicevole della dignita professionale ascrittogli, al fine di apprestare un'adeguata difesa. Qualora una siffatta indicazione sia contenuta nell'atto di incolpazione, l'interessato puo acquisire le ulteriori indicazioni mediante lo esame degli Atti e documenti del procedimento disciplinare, del quale ha diritto di prendere visione. (V 135'70, mass n 344880).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)