Sez. 1, Sentenza n. 135 del 22/01/1970 (Rv. 344880 - 01)
PROFESSIONISTI - MEDICI - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DEL FATTO - DETTAGLIATA ESPOSIZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA*
PROFESSIONISTI - MEDICI - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DEL FATTO - DETTAGLIATA ESPOSIZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA*
Il regolamento 5 aprile 1950, n 221, per l'esecuzione del d l 13 settembre 1946 n 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'Esercizio delle professioni stesse, con lo stabilire (art 39) che il Presidente del consiglio dell' ordine deve, prima del giudizio, notificare all'incolpato la menzione circostanziata degli addebiti e (art 47) che la decisione deve contenere, a pena di nullita, l'indicazione dei fatti addebitati e delle prove assunte ha inteso dire soltanto che, analogamente a quanto stabilito nel procedimento penale per il decreto di citazione a giudizio e per la sentenza, l'incolpato deve essere posto in grado, attraverso la conoscenza del fatto costituente l'addebito mossogli e delle prove raccolte contro di lui, di approntare efficacemente la propria difesa e di non correre il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli contestatigli. Non occorre pertanto che la rubricazione contenga una minuta completa e particolareggiata esposizione delle modalita che hanno accompagnato o caratterizzato lo svolgimento del fatto o dei fatti addebitati.*
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 39, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)