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Sez. 2 - , Sentenza n. 7597 del 12/02/2019 Ud. (dep. 19/02/2019) Rv. 276282 - 01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Trasmissione al giudice dell’impugnazione del verbale di elezione di domicilio dell’imputato - Onere del giudice "a quo" – Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276282-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazione, la trasmissione del verbale di elezione di domicilio dell'imputato costituisce obbligo della cancelleria del giudice "a quo", in ragione del principio di immanenza di tale dichiarazione sancito dall'art. 164 cod. proc. pen. e come recentemente riaffermato dall'art. 165-bis, comma 1, lett. b) disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11; ne consegue che, laddove il difensore eccepisca l'invalida costituzione del rapporto processuale (nel caso di specie, per essere stata la citazione in appello notificata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto) e dagli atti emerga un principio di prova al riguardo (nella specie, l'intestazione della sentenza impugnata recava l'indicazione dell'intervenuta elezione di domicilio), competono al giudice dell'impugnazione gli opportuni approfondimenti, non potendo ritenersi l'eccezione sfornita della necessaria autosufficienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)