Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017 Ud. (dep. 29/12/2017) Rv. 271771 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notifica del decreto di citazione presso il difensore ex art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. anziché al domicilio dichiarato - Nullità a regime intermedio della notifica - Sussistenza - Mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato - Sanatoria - Esclusione.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. (In motivazione la Corte ha affermato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)