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Sez. 2, Sentenza n. 2402 del 14/07/1972 (Rv. 359837 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359837-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - PENSIONE - DECORRENZA.*

Nelle controversie in tema di pensione di invalidita, qualora siasi verificato, in corso di giudizio, un aggravamento delle infermita, per evoluzione delle stesse, che, in base alla scienza medica, costituisca uno sviluppo del processo patologico gia in atto e virtualmente compreso nello stesso quadro clinico dedotto ed accertato durante il procedimento amministrativo, si puo e si deve, da parte del giudice, procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che dalle infermita derivi alla capacita di guadagno dell'assicurato. La pensione di invalidita dovra, peraltro, decorrere, in tale ipotesi, ai sensi dell'art 18 del DPR 27 aprile 1968 n 488, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, a causa dell'aggravamento, si sara raggiunto lo stato di invalidita. (Conf 555'72, mass n 356569).*

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)