Sez. 2, Sentenza n. 2740 del 14/09/1972 (Rv. 360417 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*
In tema di pensione di invalidita, l'aggravamento sopravvenuto nel corso del giudizio di merito per naturale evoluzione delle condizioni patologiche denunciate all' istituto dall'assicurato deve essere preso in esame e valutato per stabilire l'incidenza attuale della invalidita sulla capacita di guadagno del lavoratore in osservanza del principio che le condizioni dell'Azione devono sussistere al momento della decisione, cosi che, se a seguito dell'aggravamento lo stato invalidante abbia raggiunto i limiti legali, il diritto alla pensione di invalidita deve essere riconosciuto con decorrenza dal mese successivo all'accertamento contenzioso anziche dalla data di presentazione della domanda in Sede amministrativa. (Conf 2402'72, mass n 359837).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)