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Sez. L, Sentenza n. 2301 del 02/03/1998 (Rv. 513235 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - ENTITÀ DELLA SANZIONE | Pluralità di violazioni - Irrogazione di sanzioni distinte - Funzione - Controllo dell'esercizio del potere - Plurime violazioni della stessa norma - Presunzione di applicazione di sanzioni di pari importo per ogni infrazione - Conseguenze - Illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513235-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - ENTITÀ DELLA SANZIONE

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie la necessità di infliggere distinte sanzioni in caso di pluralità di illeciti amministrativi non deriva dall'applicazione analogica dell'art. 533 del nuovo cod. proc. pen., ma dall'esigenza di permettere il controllo dell'esercizio del potere punitivo in sede di impugnazione; conseguentemente non è ravvisabile l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio quando esso non riguarda violazioni di norme diverse, ma la violazione della stessa norma realizzata nei confronti di più persone, e quindi il giudice ritenga che l'importo della sanzione unitariamente determinata debba essere diviso per il numero delle persone a cui la violazione si riferisce. (Nel rigettare il motivo di ricorso, la S.C. ha rilevato che il ricorrente, denunciando difetto di motivazione, non aveva indicato i singoli fatti la cui minore gravità avrebbe dimostrato l'ingiustificata severità della pena).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)