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Sez. 1, Sentenza n. 7408 del 05/07/1995 (Rv. 493177 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Art. 8 comma primo, legge n. 689 del 1981 - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1995-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493177-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

L'unificazione della sanzione prevista dall'art. 8 comma 1 legge 24 novembre 1981 n. 689, quando siano commesse più violazioni della stessa o di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, riguarda soltanto l'ipotesi in cui tale pluralità di violazioni discenda da un unica condotta (concorso formale di violazioni) e pertanto non opera nel caso di condotte distinte (concorso materiale di violazioni). (Fattispecie riguardante distinte violazioni del divieto di sosta commesse in tempi diversi).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 115, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 115, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)