Sez. 1, Sentenza n. 7042 del 22/06/1995 (Rv. 493003 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Pluralità di violazioni dell'art. 20 della legge n. 122 del 1989 - Sanzioni - Cumulo materiale - Applicabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di infrazioni amministrative, l'unificazione della sanzione prevista dall'art. 8, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 quando siano commesse più violazioni di diverse disposizioni o della stessa disposizione riguarda soltanto l'ipotesi in cui tale pluralità di violazioni discende da un'unica condotta (concorso formale di violazioni), e pertanto non opera nel caso di condotte distinte (concorso materiale di violazioni). In materia di infrazioni commesse "nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato", l'art. 20 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (che ha sostituito l'art. 138 cod. strad. del 1959) non ha introdotto dal momento della sua entrata in vigore il divieto di unificazione della sanzioni nell'ipotesi di concorso materiale delle violazioni (divieto che sussisteva in base all'art. 8 citato), ma ha solo eliminato la (limitata) possibilità di unificazione delle sanzioni prevista dal medesimo art. 8, prevedendo in ogni caso l'applicazione della regola del cumulo materiale delle sanzioni (una sanzione per ogni violazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 20 CORTE COST., Cod. Strada art. 138 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)