Sez. 3, Sentenza n. 7116 del 29/08/1987 (Rv. 455268 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - RIVALUTAZIONE DELL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - AMMISSIBILITÀ - INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA RIVALUTATA - LIQUIDABILITÀ.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - RIVALUTAZIONE DELL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - AMMISSIBILITÀ - INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA RIVALUTATA - LIQUIDABILITÀ.*
Il risarcimento del danno derivante dalla perdita di cose trasportate deve essere considerato come debito di valore, avendo la funzione di ristabilire l'equilibrio economico turbato dallo inadempimento del vettore e di porre il creditore nella stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'inadempimento; ne consegue che il relativo credito si sottrae al principio di cui all'art. 1277 cod. civ. ed è soggetto a rivalutazione monetaria, con liquidazione degli interessi legali sulla somma rivalutata. (Conf 3257/81, mass n 413842; (Conf 1055/77, mass n 384691).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)