Sez. 1, Sentenza n. 3257 del 18/05/1981 (Rv. 413842 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - TRASPORTO DI COSE - AVARIE E PERDITE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DEBITO DEL VETTORE - NATURA - RIVALUTAZIONE - NECESSITA - CONVENZIONE DI GINEVRA APPROVATA CON LEGGE N 1621 DEL 1960 - INCIDENZA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - TRASPORTO DI COSE - AVARIE E PERDITE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DEBITO DEL VETTORE - NATURA - RIVALUTAZIONE - NECESSITA - CONVENZIONE DI GINEVRA APPROVATA CON LEGGE N 1621 DEL 1960 - INCIDENZA - ESCLUSIONE.*
La convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960 n 1621 non configura alcun limite all'operativita del principio per cui l'Obbligo di risarcire il danno (nella specie: ex art 1693 cod civ), tendendo a reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stato nel quale si troverebbe se non fosse avvenuto l'evento dannoso, costituisce debito di valore, e non di valuta, sicche, nella quantificazione della misura del risarcimento, il giudice del merito deve tener conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione. (V 6567/80, mass n 410358; (V 6298/80, mass n 410040).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1693, Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)