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Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 (Rv. 608134 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Fermo amministrativo e relativo preavviso - Impugnazione - Domanda anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 25 quinquies, del d.l. n. 223 del 2006 - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608134-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del relativo preavviso, emessi con riguardo a crediti di natura tributaria, si estende anche all'ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 25-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, modificando l'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. La riferibilità di quest'ultimo atto ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, autonomamente disciplinata dal d.P.R. n. 602 cit., depone infatti a favore della natura interpretativa della predetta disposizione, con la conseguente esclusione, anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, della giurisdizione del giudice ordinario, che in materia tributaria è limitata alle controversie attinenti all'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)